Oggi vediamo cosa sono i videoterminali secondo la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, chi sono i video terminalisti e quali forme di prevenzione dovrà mettere in campo il Datore di Lavoro per tutelare i lavoratori.

Per chiarire il discorso, è fondamentale riportare fedelmente gli articoli trattati al Titolo VII del Testo Unico – Attrezzature munite di Videoterminali.
Cosa sono i videoterminali?
All’articolo 173 del T.U. sono riportate le definizioni utili per poter comprendere a chi sono rivolte le norme che tratteremo. Entriamo nel merito:
…“a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.”…
Già da una prima occhiata si evince chiaramente che non basta sedere davanti ad un monitor per essere definiti video terminalisti, lo stesso vale per tablet, smartphone e tutti gli attuali strumenti che spesso (vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria) utilizziamo in quello che definiamo tele-lavoro o nello smartworking; bensì sono molte le caratteristiche da rispettare, dal software di interfaccia al piano di lavoro, e ancora di più le precauzioni che i datori di lavoro dovranno prendere per mettere il proprio lavoratore in condizione di lavorare in sicurezza.
All’articolo 174 infatti, proseguendo nella lettura, si trattano gli obblighi del d.l.
Quali obblighi ha il datore di lavoro nei confronti dei video terminalisti?
L’art. 174 cita che il D.L. dovrà valutare i rischi (come da art.28) connessi all’attività specifica con particolare riguardo:
– ai rischi per la vista e per gli occhi;
– ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico e mentale;
– alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Il dl dovrà inoltre, secondo il comma 2, adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Infine (comma 3) organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’ALLEGATO XXXIV, che si occupa di normare la postazione lavorativa che dovrà essere messa a disposizione del lavoratore, dettandone tutti i dettagli su ambiente e attrezzature, come misura di prevenzione.

Come deve essere svolto il lavoro da video terminalista? (art. 175)
Il lavoratore riconosciuto video terminalista ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, e le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale.
Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. In ogni caso le pause non sono cumulabili.
Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
All’interno dell’articolo 175 è chiaro che la pausa potrà essere svolta anche sotto forma di un cambio di mansione consono a consentire il recupero psico-fisico dalle due ore di videoterminale e che le pause non sono in nessun caso cumulabili dall’inizio alla fine della giornata lavorativa.
E la sorveglianza sanitaria? (art.176)
Un ruolo chiave sull’argomento lo riveste la sorveglianza sanitaria che all’art 176 riporta la necessità di sottoporre a visita i lavoratori video terminalisti, per i rischi connessi alla vista e all’apparato muscolo scheletrico. La periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi, salvo diverse prescrizioni del medico competente.
Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo a sua richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41.

Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
L’ informazione (art.177)
…“In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
– le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174;
– le modalità di svolgimento dell’attività;
– la protezione degli occhi e della vista;
– assicura ai lavoratori una formazione adeguata.”
Sono previste come sempre sanzioni a carico del DL e dei Dirigenti che commettono una o più violazioni dei predetti articoli di legge.
…..Concludendo…..
L’inquadramento del video terminalista ad oggi non è semplice come sembra, soprattutto in quest’anno in cui abbiamo “scoperto” il lavoro smart effettuato direttamente da casa, dove risulta difficile distinguere i casi, ma di questo se ne parla nella normativa riguardante il lavoro agile che è altrettanto ampia ed in continua evoluzione, ora più che mai.
Lo Staff di direzionesicura
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